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Avola, processata per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, assolta dal Tribunale di Siracusa

I fatti contestati risalgono al 2018

Con Decreto di Citazione a Giudizio del 16.6.2020 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa citava B.L., donna Avolese classe 72, al giudizio del Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, per rispondere dei reati in imputazione.

Durante l’istruttoria dibattimentale venivano escussi i testi del Pm, persone offese nelle contestazioni in rubrica. Il Giudice, quindi, verificato che l’attività istruttoria si era esaurita, rinviava per l’esame dell’imputata e la discussione; alla predetta udienza l’imputata, assistita e difesa dagli Avv.ti Antonino Campisi e Antonio Cappello rendeva spontanee dichiarazioni respingendo le accuse, e si procedeva con la discussione al termine della quale, il P.M. chiedeva la condanna dell’imputata alla pena di anni uno e mesi due di reclusione.

I difensori dell’imputata, chiedevano, in via gradata, l’assoluzione, il riconoscimento dello stato di necessità, l’applicazione dell’art. 131 bis c.p., il minimo della pena con i benefici di legge. Il Giudice, quindi, dichiarava chiuso il dibattimento e si ritirava in Camera di Consiglio.

All’esito della predetta pronunziava la decisione, mediante lettura del dispositivo con la quale l’imputata veniva assolta. La vicenda traeva origine, intorno alle 9,15, del 19.9.2018, l’ufficiale giudiziario dell’Unep del Tribunale di Siracusa, mentre procedeva alla stesura del verbale di rilascio immobile e di immissione in possesso dello stesso e occupato dalla famiglia dall’imputata in favore del proprietario, veniva aggredito verbalmente da B.L. sopraggiunta con la propria autovettura la quale, scendendo dall’auto, brandiva un bastone e pronunciava delle frasi dialettali “unni su l’ommini?”, “ma cu è chistu l’omminu”.

Il Decidente, sulla base degli elementi probatori in atti e della tesi difensiva fornita dagli Avv.ti Antonino Campisi e Antonio Cappello, ha ritenuto di, tenuto conto della condotta posta in essere dell’imputata e delle sue condizioni soggettive ed oggettive, che nei propri confronti, potesse, tuttavia, essere esclusa la punibilità per la particolare tenuità del fatto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 131 bis cod. pen. essendo stato dimostrato dai legali della stessa che la condotta delittuosa in esame, oltre a non presentarsi abituale, atteso che la prevenuta risultava incensurata e le persone offese non hanno fatto riferimento a pregressi o successivi analoghi episodi, putesse ritenersi caratterizzata da un’offesa di particolare tenuità per le modalità della condotta, come rilevato non perpetrata con forme di violenza alla persona e tenuto conto che, successivamente, l’appartamento è stato rilasciato senza problemi.

La difesa dell’imputata, infatti, ha fatto emergere come tutti gli elementi, gli indici ed i criteri indicati dalla norma conducono, in buona sostanza, in modo univoco a ritenere che il fatto criminoso è in realtà un fatto di una tenuità particolare e talmente ridotta da meritare l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen e che la mancata punizione della prevenuta per la tenuità del fatto (istituto concedibile in una sola occasione) può costituire, anzi, sprone per gli stessi al fine di evitare di incorrere in nuovi comportamenti illeciti. In definitiva, alla luce di tutte queste considerazioni, nei confronti dell’imputata è stata ritenuta esclusa la punibilità per la particolare tenuità del fatto e pronunciata, in tal senso, sentenza di assoluzione.


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