Vittoria a tavolino per l’Avola. Questo ha deciso il giudice sportivo esprimendosi sul ricorso presentato dalla società rossoblu alla luce della partita sospesa al 38′ del secondo tempo contro lo Jonica, sul risultato di 3 a 0 per i ragazzi di mister Sirugo, per presunti cori razzisti rivolti a un giocatore dei messinesi. Dopo i cori, la squadra messinese ha deciso di abbandonare il rettangolo di gioco.
Questo il testo che spiega, nel comunicato ufficiale di oggi del giudice sportivo, come sono andate le cose e motiva la decisione del giudice sportivo.
“Con ricorso ritualmente proposto la Società Città di Avola 2020, considerata la “palese ed indubitabile sussistenza del presupposto del rifiuto della squadra della Jonica di proseguire la gara, con conseguente decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente, a pochi minuti dal termine del secondo tempo sul risultato di 3-0 per la ricorrente, la partita in oggetto”, chiede che venga deliberata l’ applicazione dell’art. 53 comma 2 NOIF con la sconfitta a tavolino e la penalizzazione di un punto in classifica a carico della Società Jonica; Esaminato il rapporto di gara, dallo stesso si rileva che: “al minuto 38 del 2º tempo si udivano degli ululati provenienti dalla tribuna e in particolare dal settore ospiti occupato dai sostenitori della società Città di Avola indirizzati a Alegria Florez Jairo, n. 11 della società Jonica. Immediatamente si attivava Ruiz Pierpaolo, n. 10 e capitano della società Città di Avola, il quale si recava sotto il settore ospiti occupato dai sostenitori della società Città di Avola chiedendo di cessare i cori appena uditi.
A questo punto Alegria Florez Jairo si sedeva sul terreno di gioco e rifiutava di proseguire la gara, successivamente la società Jonica nella sua totalità, dirigenti e calciatori, decideva di abbandonare il terreno di gioco. Poco dopo negli spogliatoi la società Jonica a nome di Grezzo Aldo, dirigente accompagnatore, e Savoca Giuseppe, n. 5 e capitano della squadra, presentava delle dichiarazioni spontanee riguardo la gara in questione e confermava la decisione di non volere proseguire la gara.”; Nel merito, appare del tutto ingiustificata la decisione assunta dalla Società Jonica di non proseguire la disputa della gara sia pure “per solidarietà verso il proprio compagno di squadra”, oggetto delle manifestazioni di intemperanza di discriminazione a sfondo razziale che vanno adeguatamente sanzionate ai sensi dell’art. 28, comma 4, e dell’art. 8, comma 1, lettera b) e lettera d), del C.G.S.; Per quanto sopra; Visto l’art. 53, comma 2, delle NOIF; Si delibera:
Di accogliere il ricorso proposto dalla Società Città di Avola, non addebitando alla stessa il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva di cui all’art. 48, comma 2, del C.G.S.; Di infliggere alla Società Jonica la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di Euro 300,00 (1.ma rinuncia); Di infliggere al dirigente accompagnatore della Società Jonica, Grezzo Aldo, la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 10/11/2024; Di infliggere alla Società Città di Avola l’ammenda di Euro 600,00 con obbligo di disputare una gara con tutti i settori privi di spettatori”.
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